Assicurazione delle macchine agricole

Dopo aver parlato del patentino, dei dispositivi di protezione individuale e dell’immatricolazione e revisione, oggi analizziamo l’assicurazione delle macchine agricole.

Il codice civile obbliga il proprietario, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo.

Per questo tipo di responsabilità, è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni suddetti, entro i limiti dei massimali fissati.

La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L’assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone.

Non sono compresi nell’assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo; è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc…).

La legge 24.12.1969 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli).

Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà è stata estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.

Cosa garantisce la polizza dell’assicurazione delle macchine agricole

In particolare, la polizza deve garantire:

  • L’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio;
  • L’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
  • L’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, colo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione.

Bisognerà quindi provvedere alla stipulazione dei seguenti contratti associativi.

Macchine agricole semoventi a 2 assi: è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t: poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente.

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t: è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante con idonea estensione al traino ed inoltre stipula di un’altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè ai danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice.

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