Patentino macchine agricole: obblighi e scadenze

Chiunque utilizza macchine agricole deve, ai sensi dell’art. 73 e dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Dopo numerose proroghe specifiche per il settore agricolo la data di scadenza del 31 marzo 2017 sembra davvero definitiva.

Dopo di essa infatti tutti coloro che saranno alla guida del trattore dovranno aver eseguito un corso di formazione specifico svolto da un ente di formazione.

Chi è obbligato a conseguire l’abilitazione?

Tutti quanti utilizzano il trattore (anche occasionalmente e saltuariamente). E quindi titolari, coadiuvanti famigliari, soci, dipendenti o lavoratori autonomi. Sono obbligati anche i pensionati, famigliari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con l’ azienda agricola.

Cosa deve fare chi HA ESPERIENZA di guida dei trattori?

Esclusivamente per il settore agricolo servono 2 anni di esperienza pregressa riferita ad un periodo di tempo non antecedente i 10 anni documentati attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si ha così diritto all’esonero del corso completo ma obbligo di corso di AGGIORNAMENTO di 4 ore.

Cosa deve fare chi NON HA ESPERIENZA di due anni?

Se è già addetto alla conduzione del trattore entro il 31/12/2017 deve fare il corso completo di 8 ore se si utilizza solo trattore agricolo con ruote o cingolato, se si utilizzano entrambi i mezzi 13 ore. Se non sono addetti alla conduzione devono fare il corso prima dell’utilizzo.

E’ una patente? Chi la può richiedere?

NON E’ una patente ma è un abilitazione professionale obbligatoria per legge quindi teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale, o a causa di un infortunio ( ASL – INAIL), o per un controllo da parte dell’ispettorato del lavoro.

La visibilità come sicurezza

la visibilità è da considerarsi “adeguata quando l’operatore, dal suo posto di lavoro o di guida, può vedere l’area di lavoro degli utensili di taglio e di carico o della porta di carico per l’intera loro larghezza.
Questa area di lavoro si estende dalla loro posizione più elevata fino ad altezza dal terreno inferiore o uguale a 1,5 m quando la macchina è nella sua posizione di carico e:
  • Per le macchine semoventi a 200 mm misurati dall’estremità degli utensili di taglio e di carico in direzione longitudinale;
  • Per le macchine trainate, semiportate e portate a 200 mm misurati dal bordo esterno della macchina in direzione longitudinale.
Il punto S del sedile è individuato dalla intersezione di tre piani:
  • Piano orizzontale del sedile, tangente all’estremo superiore della seduta del sedile;
  • Piano verticale, longitudinale rispetto alla macchina e passante per la linea di mezzeria del sedile;
  • Piano verticale, trasversale rispetto alla macchina e tangente al punto più interno dello schienale del sedile.

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